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Nessuno tocchi i nidi di rondine

E' in vigore un'ordinanza comunale che vieta di distruggere, rimuovere o danneggiare i rifugi dei volatili, che siano rondini, balestrucci o rondoni

L'ordinanza è chiarissima: "Vietato distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di rondine (Hirundo rustica), balestruccio (Delichon urbicum) e rondone (Apus apus) in quanto specie protette su tutto il territorio nazionale, purtroppo, in via di rarefazione. Si tratta di specie insettivore che contribuiscono alla riduzione di insetti molesti, come zanzare, mosche e altri".

Il Comune di Empoli ha aggiunto che "è necessario salvaguardare e tutelare gli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, anche per questo esistono delle norme di legge per la loro protezione a livello internazionale".

La BirdLife International, associazione globale che si occupa di conservazione dell’avifauna, ha inserito le rondini tra le specie considerate minacciate a livello continentale e dunque è prioritaria la loro conservazione (Species of European Conservation Concern, SPEC).

Ordinanza. Da parte del Comune di Empoli era stata emanata negli anni scorsi, ed è tuttora in vigore, un’ordinanza che fa divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di rondine, balestruccio e rondone; di rispettare i nidi delle specie sopra indicate provvedendo alla loro tutela e protezione.

È comunque ammessa una deroga al divieto esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovvero tra il 15 settembre e il 15 febbraio di ogni anno, in caso di restauri, ristrutturazioni o altre tipologie di interventi sul fabbricato che non possano essere in alcun modo tecnicamente realizzati senza procedere alla rimozione dei nidi. Questo devere essere dimostrato e attestato da un’apposita relazione tecnica da redigere a cura di un professionista incaricato dal richiedente, previa specifica autorizzazione del Servizio Tutela Ambientale e a fronte di compensazione obbligatoria con nidi artificiali, da realizzare entro lo stesso periodo di non nidificazione dell’anno in cui è autorizzata la rimozione.

Chi viola le disposizioni dell’ordinanza, compresa la mancata realizzazione di nidi artificiali, oggetto di attività di verifica, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da decreto legislativo, che va da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ed è obbligato a ripristinare il precedente stato dei luoghi con la realizzazione di nidi artificiali, fatta salva l'applicazione dell'ipotesi di reato per maltrattamento animali prevista dal Codice Penale”.

La Polizia Municipale e gli altri soggetti organi di controllo, sono tenuti a vigilare sulla corretta osservanza dell’ordinanza e sull’applicazione delle sanzioni previste.