Attualità

Urbanistica, pronunciamento del Consiglio di Stato

I giudici hanno dato piena ragione al Comune respingendo il ricorso contro l'Ordinanza con cui erano stati riderterminati gli oneri di urbanizzazione

I fatti si riferiscono ai casi di autotutela dell'anno 2009, che avevano visto l'annullamento o la conservazione a condizione, dei titoli edilizi riasciati in precedenza, con vizi di legittimità. I ricorrenti avevano impugnato l'ordinanza con cui il Responsabile del Settore Assetto del Territorio, pur conservando il titolo illegittimo, aveva rideterminato gli oneri di urbanizzazione, applicando le aliquote della ristrutturazione urbanistica.


Il Consiglio di Stato ha dato piena ragione al Comune respingendo il ricorso, giacché ha riconosciuto che in relazione alla riqualificazione dell'intervento come ristrutturazione urbanistica "il carico urbanistico sussiste nel caso di specie perché è progettato oltre alla demolizione e ricotruzione, anche una modifica della destinazione d'uso da volumetria agricola a volumetria abitativa con conseguente aumento dell'impatto sul territorio con evidente maggiora carico urbanistico".
In più, laddove i ricorrenti impugnavano anche un vizio di natura formale, nell'ambito di una presunta mancata informazione dell'esisto finale nell'ambito del procedimento, il Consiglio di Stato ha evidenziato che "è imposto al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento, e conseguentemente, gli è vietato annullare l'atto nel caso in cui la dedotta violazione formale non abbia inciso sulla legittimità sostanziale dei provvedimenti impugnati. Nel caso di specie non emerge che il provvedimento avrebbe potuto essere diverso neanche nel caso che i ricorrenti avessero potuto collaborare alla sua formazione".