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Attualità giovedì 17 maggio 2018 ore 17:12

"Daspo urbano? Chiaro segnale a chi turba decoro"

Lo dice Barnini. Nel prossimo consiglio discussione sul provvedimento di allontanamento per 48 ore per chi turba la quiete dei luoghi pubblici



EMPOLI — Sarà portato all’esame del Consiglio Comunale, nella prossima seduta di lunedì 21 maggio, il testo aggiornato del Regolamento di Polizia Urbana, in seguito al Decreto legge Minniti (D.L. 14/2017, convertito in Legge 48/2017) sul Daspo Urbano. La modifica al testo prevede l’inserimento di due nuovi articoli: il 13 bis ‘Misure a tutela del decoro urbano’ e il 13 ter ‘Divieto di consumare bevande alcoliche’.

Daspo Urbano. Il Daspo Urbano è, in sintesi, una sanzione e un provvedimento di allontanamento temporaneo nei confronti di chi mette in atto comportamenti che pregiudicano la sicurezza e il decoro urbano.

Il Regolamento di Polizia urbana, adottato nel 2012, anticipava in gran parte i contenuti del Decreto Minniti, ma è stato adeguato l'impianto sanzionatorio e sono state esplicitate le condotte illecite che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle aree da parte dei cittadini facendo scattare l'allontanamento per 48 ore e la sanzione: vi rientrano ad esempio l'ubriachezza molesta, i parcheggiatori e i venditori abusivi, bivacco e accattonaggio, atti contrari alla pubblica decenza.

Le sanzioni, in base al tipo di comportamento illecito e alla conseguente normativa violata, vanno da euro 100 a euro 10.000.

Dove. I luoghi di applicazione dell’ordinanza, qualora entrasse in vigore nei prossimi giorni, sono i seguenti:

1. Zona all’interno della ZTL, area pedonale e Zona Centro

2. Stazioni Ferroviarie e di autolinee

3. Luoghi di culto (100 metri prima e dopo ingresso)

4. Musei (area prospiciente)

5. Aree a verde

6. Plessi scolastici pubblici e privati (100 metri prima e dopo ingresso)

7. Centri commerciali e supermercati (area a parcheggio a servizio clienti).

Iter. Qualsiasi forza di polizia che interviene per sanzionare le casistiche previste dalla normativa contesta la sanzione al soggetto responsabile e gli notifica il cosiddetto Ordine di Allontanamento dall’area interessata, provvedimento che ha una durata di 48 ore dall’accertamento del fatto. In caso di reiterazione (vale a dire in caso di nuova sanzione) il questore può disporre il divieto di accesso ad una o più aree interessate fino a 6 mesi (DASPO). Nel caso di persone condannate, con sentenza definitiva o confermata in appello negli ultimi 5 anni per reati contro la persona o il patrimonio, il questore può estendere la durata del divieto di accesso da 6 mesi a 2 anni.

"Uno strumento in più a disposizione della polizia municipale e di tutte le forze dell’ordine in quanto responsabili dell’ordine pubblico per contenere e disincentivare comportamenti illeciti – ha detto la sindaca Brenda Barnini sul provvedimento che sarà messo all’esame del Consiglio Comunale . Ciò che spesso i cittadini lamentano fa riferimento ad atteggiamenti incivili e, insieme alle politiche che investono in scuola e cultura, servono anche segnali chiari e sanzioni per chi offende la cosa pubblica e turba il decoro".

Bevande alcoliche. Oltre al ‘Daspo Urbano’, nella proposta che sarà presentata al Consiglio Comunale, si affiancherà nel regolamento di polizia urbana anche l’articolo 13 ter sul consumo di bevande alcoliche con l’obiettivo di diminuire comportamenti che aumentano il degrado, soprattutto nelle zone urbane, eccetto le aree di fronte ai bar o locali autorizzati alla somministrazione (dehors, gazebo) dove resta consentito il consumo.

Ecco il testo;

All’interno della ZTL e nell’area pedonale, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti e in tutti i giardini e parchi pubblici è vietato:

a) consumare in luogo pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ivi esistenti, ovvero nel’area immediatamente antistante gli stessi, e in occasione di eventi pubblici a ciò autorizzati;

b) abbandonare in luogo pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande di qualsiasi genere.

c) Chiunque viole le disposizioni del presente articolo è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro (con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 euro) nonché al sequestro cautelare dei prodotti ai sensi della L. 689/1981.


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